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Settore Artigianato: chiarimenti sui limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’edilizia

Riclassificazione delle imprese dell’artigianato: intervento INPS sui codici di autorizzazione


La Circolare INPS n. 3145 del 5 ottobre2026, chiarisce che, a seguito di controlli e segnalazioni, risulta che, dal mese di settembre, l’Istituto effettui delle operazioni a livello nazionale di intervento sui Codici autorizzativi assegnati alle imprese dei settori dell’edilizia e impiantistica.


Cosa accade in breve

A partire da settembre, è emerso un intervento dell’INPS volto a modificare i Codici di Autorizzazione (CA) assegnati alle imprese artigiane con i Codici Statico Contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08.


Conseguenze e adempimenti per le imprese

L’istituto ha sostituito i CA 5C, delle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08, con il CA 5G, previsti per le imprese artigiane del settore delle costruzioni edili.

Il cambiamento del CA comporta l’applicazione di differenti limiti dimensionali per il riconoscimento della qualifica artigiana.

In particolare, il limite massimo previsto passerebbe da 18 a 10 dipendenti, innalzabili da 22 a 14 qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.


Eccezione per CSC da 4.13.06 a 4.13.08

A partire dal 23 ottobre 2026, le imprese classificate con i CSC da 4.13.06 a 4.13.08, che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili, potranno riottenere il CA 5C attraverso l’invio di un’apposita Dichiarazione di Responsabilità in ordine all’attività effettivamente svolta, disponibile tramite la procedura dedicata nel Cassetto Previdenziale INPS, scaricabile in fondo all’articolo.


Confartigianato sta approfondendo con l’Istituto gli aspetti applicativi della procedura e fornirà ulteriori indicazioni non appena disponibili.


L’intervento di Confartigianato e le indicazioni INPS

Confartigianato si è attivata tempestivamente per chiedere un confronto sulla riclassificazione, evidenziando le specificità delle imprese impiantistiche e la necessità di tutelare il settore.

A seguito del confronto, è stato stabilito che la modifica dei codici non produca effetti in attesa delle istruzioni INPS.

È stata inoltre prevista, con la Circolare INPS n. 3145/2026, la procedura di cui sopra per richiedere il ripristino del codice 5C.


Documentazione di riferimento



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