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Decreto Controlli: obbligo di qualificazione

Dal 26 settembre 2026 obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio


Il D.M. 1° settembre 2021, cosiddetto “Decreto Controlli”, disciplina la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Il D.M. 22 settembre 2026 introduce disposizioni transitorie in vista della piena applicazione dell’obbligo, per garantire la continuità delle attività di manutenzione.


Principali novità

Qualificazione dei tecnici

Dal 26 settembre 2026 la qualificazione diventa il requisito ordinario per i tecnici che svolgono attività di manutenzione e controllo dei presidi antincendio.

Riguarda le attività di manutenzione e controllo relative agli impianti, alle attrezzature e agli altri sistemi di sicurezza antincendio previsti dal Decreto Controlli.


Disposizione transitoria

I soggetti che, entro il 25 settembre 2026, abbiano presentato una regolare istanza possono continuare a operare per le attività di manutenzione e controllo fino alla conclusione della procedura di qualificazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

La disciplina transitoria consente di accompagnare l’avvio del nuovo sistema di qualificazione, assicurando la continuità delle attività di manutenzione nella fase di passaggio al nuovo regime.


Indicazioni operative

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con circolare prot. n. 20188 del 24 settembre 2026, ha fornito le prime indicazioni operative per la presentazione delle istanze.


In sintesi

La nuova disciplina comporta quindi che:

  • dal 26 settembre 2026, la qualificazione è obbligatoria per le attività previste dal Decreto Controlli
  • committenti e datori di lavoro devono affidare tali attività a personale in possesso dei requisiti previsti
  • i tecnici che hanno presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 possono beneficiare del regime transitorio fino al 31 marzo 2027
  • il regime transitorio termina con la conclusione della procedura di qualificazione e, in ogni caso, entro il 31 marzo 2027
  • le imprese di manutenzione devono verificare la posizione dei propri tecnici e garantire la conformità delle attività alla nuova disciplina

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#impiantisti #termoidraulici #elettricisti #antincendio

Confartigianato Informa

Nuovi strumenti informativi obbligatori dal 27 settembre 2026

Garanzia legale di conformità e garanzia commerciale di durabilità


Le nuove disposizioni derivano dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, con il quale sono state introdotte, modificando il Codice di Consumo, tutele contro il greenwashing e l’obsolescenza programmata, e dal successivo Regolamento di esecuzione (UE)2025/1960, che ha stabilito il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l'etichetta armonizzata GARAN per la garanzia commerciale di durabilità.


Nuovi strumenti formativi obbligatori a decorrere dal 27 settembre 2026:

Avviso armonizzato

I venditori dei beni di consumi sono tenuti ad esporre, in conformità al modello previsto dalla normativa, l’avviso in modo visibile:


  • in negozio: stampato in formato non inferiore all’A4, in bianco e nero o a colori
  • online: esclusivamente a colori, sul sito web del venditore

L’avviso inoltre:


  • deve contenere un codice QR scansionabile, che consente ai consumatori di accedere a maggiori informazioni sulle garanzie nella propria lingua
  • illustra i principali elementi della garanzia legale di conformità, ricordando che nell’UE ogni consumatore beneficia per almeno 2 anni della tutela per i beni di consumo acquistati


Etichetta armonizzata GARAN

I produttori che scelgono di offrire una garanzia commerciale di durabilità volontaria, ulteriore a quella legale, devono utilizzare l’etichetta armonizzata GARAN a livello dell’UE, conformemente al modello previsto dalla normativa (etichetta a colori, in bianco e nero, per visualizzazione online in formato annidato).

L’uso dell’etichetta è obbligatorio, qualora venissero soddisfatte determinate condizioni, le quali prevedono che garanzia volontaria debba:


  • essere priva di costi aggiuntivi per il consumatore
  • coprire l’intero prodotto
  • avere una durata superiore a 2 anni

Lo scopo dell’etichetta è quello di garantire che il prodotto è in grado di mantenere, per gli anni indicati sulla stessa, le funzioni e le prestazioni richieste in caso di uso normale. Qualora ciò non avvenisse, il produttore è tenuto a riparare o sostituire il prodotto senza costi aggiuntivi.


In sintesi

A partire dal 27 settembre 2026, le nuove disposizioni introducono specifici obblighi in materia di garanzia.

In particolare:


  • i venditori dovranno esporre l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, sia nei punti vendita sia online
  • i produttori, in caso di garanzia commerciale di durabilità volontaria, senza costi aggiuntivi, estesa all’intero prodotto e superiore a 2 anni, devono utilizzare l’etichetta armonizzata GARAN
  • la garanzia commerciale assicura il mantenimento delle funzionalità e delle prestazioni del prodotto per il periodo indicato; in caso contrario, il produttore deve ripararlo o sostituirlo senza costi aggiuntivi


Riferimenti normativi


Per approfondimenti e consultazioni, si riporta alle seguenti normative di riferimento:


Confartigianato Gorizia

#garanzialegale #garanziacommerciale

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Decreto MIT: nuove disposizioni per impianti GPL, GNC e GNL

Variazione delle procedure per installazione, manutenzione e gestione degli impianti


Il MIT ha emanato il Decreto 24 luglio 2026 sulle norme tecniche relative all’omologazione, immatricolazione e visite periodiche degli impianti GPL, GNC e GNL.


Cosa cambia in breve

Il decreto introduce:

  • semplificazioni amministrative per alcune procedure
  • nuove scadenze e modalità di riqualificazione dei serbatoi
  • nuovi requisiti per officine e personale tecnico
  • applicazione progressiva delle disposizioni, con scadenze tra 2026 e 2028


Il provvedimento divide le procedure d’officina in due casistiche

Trasformazione di auto in aftermarket

Installazione di un nuovo kit di gas su veicolo a benzina o diesel; l’officina deve essere autorizzata dall’azienda produttrice, che ne comunicherà il nominativo alla Motorizzazione.

Le procedure semplificate vengono inoltre estese alla categoria L, la quale comprende motoveicoli e ciclomotori.


Manutenzione di auto nate a gas (di serie)

Sostituzione dei serbatoi scaduti sulle vetture originariamente a metano; l’officina abilitata esegue l’interscambio tramite il circuito SFBM, senza richiedere più il nulla osta cartaceo alla casa automobilistica.


Le principali scadenze

? dal 1° ottobre 2026

Entrano in vigore le semplificazioni amministrative più importanti: viene eliminato il collaudo in Motorizzazione per l’installazione dei kit, lo smontaggio e la sostituzione periodica delle bombole.

Si applicano inoltre le nuove regole per durata e qualificazione dei serbatoi:


  • GPL (ONU 67) → sostituzione ogni 10 anni
  • GNC nazionali (DGM) → riqualificazione ogni 5 anni e radiazione massima a 40 anni
  • GNC (ONU 110 – classi da 1 a 4) → riqualificazione ogni 4 anni e radiazione massima a 20 anni
  • GNL (ONU 110) → riqualificazione ogni 10 anni e radiazione calcolata in base alle condizioni d’uso


? dal 16 settembre 2027

Entra in vigore l’applicazione generale del testo di legge e scatta l’adeguamento obbligatorio dei nuovi certificati di omologazione dei kit.


? dal 16 settembre 2028

Diventa obbligatorio il nuovo requisito formativo per i tecnici.

Fino a tale data sarà possibile installare sistemi già presenti in magazzino anche se associati a omologazioni precedenti non ancora aggiornate.


Requisiti obbligatori per l’officina:


  • abilitazione alla meccatronica: regolare iscrizione alla CCIAA
  • firma depositata presso la Motorizzazione Provinciale di competenza
  • disporre delle attrezzature previste dalla norma per la sottosezione impianti GPL, GNC e GNL
  • possedere certificazione del personale (UNI 11623-1:2016), qualifiche (ISO 23684) o attestato dei corsi specifici dei costruttori


In sintesi

Il nuovo decreto introduce procedure più snelle, nuove regole per la gestione dei serbatoi e specifici requisiti per officine e tecnici.

Per le imprese del settore, le date da tenere presenti sono quindi 1° ottobre 2026, 16 settembre 2027 e 16 settembre 2028, che segnano l'entrata in vigore progressiva delle principali novità.

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